Nella mattinata del 12 gennaio u.s., si è tenuto il terzo incontro della Commissione, prevista dall’art. 22 del nuovo Accordo Nazionale Quadro, competente a formulare proposte per l’individuazione dei criteri che fissano gli standard minimi strutturali e di arredo degli alloggi di servizio per il personale in missione.
La riunione è stata presieduta dal Dott. Nicola De Cristofaro, Direttore Generale del Servizio Affari Generali, il quale ha ricordato il contenuto dei precedenti due incontri per poi dare la parola ai componenti di parte sindacale della Commissione.
La riunione ha quindi registrato una attenta analisi dei dati acquisiti dall’Amministrazione e riguardanti la quantificazione e la tipologia degli alloggi di servizio presenti nel territorio. Si è quindi passati alle proposte per statuire quelli che dovranno essere gli standard minimi strutturali e di arredo di citati alloggi.
Il COISP, riprendendo il fatto che alcuni sindacalisti-componenti della Commissione, con malcelato intento di dilungare sine die i tempi del lavoro ad essa assegnato, avevano evidenziato perplessità sulla possibilità di adempiere ai compiti di statuire criteri per gli alloggi destinati al personale in missione a causa di una asserita impossibilità di accertarne poi la reale attuazione, ha puntualizzato con forza che i compiti della Commissione erano quelli di individuare e proporre gli standard minimi strutturali e di arredo degli alloggi destinati al personale in missione ed ha preteso che tale compito doveva essere concretizzato con celerità non potendo più accettare che i colleghi in missione vengono ancora comandati a dormire presso alloggi che in realtà sembrano più topaie che altro!
Sarà compito poi del Sindacato “serio e capace” – abbiamo precisato – e non certo “preoccupazione” di qualche membro della Commissione, fare in modo che vengano rispettati i criteri statuiti sulla base delle proposte formulate dalla stessa.
Il COISP ha quindi invitato il Presidente della Commissione ad adoperarsi affinché i lavori della stessa procedessero con la dovuta e necessaria celerità ed a impedire i tentativi di qualcuno di rallentarli con richieste che nulla hanno a che vedere con i compiti assegnati alla Commissione. Ha infine puntualizzato che le direttive che dovranno essere emanate a conclusione dei lavori della Commissione, dovranno chiarire il diritto dei poliziotti in missione ad usufruire della sistemazione in albergo qualora l’alloggio di servizio destinato non dovesse corrispondere in tutto o anche in minima parte agli standard previsti.
Si è pertanto proceduto nel senso da noi preteso.
All’esito della riunione – come già chiesto da questa O.S. nei precedenti incontri –, la Commissione ha deciso che i requisiti di una struttura alberghiera a 4 stelle (così come statuiti nel DPCM del 21.10.2008 pubblicato nella G.U. n. 34 del 11.2.2009) debbano costituire quegli standard minimi strutturali e di arredo degli alloggi di servizio destinati al personale in missione: alloggi con bagno interno; per la camera singola una superficie di 9 mq al netto del bagno di almeno 4 mq; per una camera doppia una superficie 15 mq al netto del bagno di almeno 4 mq; pulizia delle camere una volta al giorno; cambio della biancheria da camera tutti i giorni o eventualmente almeno 2-3 volte a settimana; cambio della biancheria da bagno tutti i giorni; impianto di riscaldamento e condizionamento dell’aria; arredamento di base.
Sulla base dei requisiti relativi alla metratura, la parte pubblica ha calcolato che dovrebbero esserci una disponibilità nel territorio di 1669 camere per complessivi 2821 posti letto. Si è comunque riservata di fornire i dati esatti e la dislocazione degli alloggi alla prossima riunione, che dovrà essere convocata il mese prossimo. A seguito di tale nuova analisi potrebbe essere valutata, ma solo come estrema ratio, la possibilità di utilizzare anche alloggi di servizio con tre posti letto (in questo caso dovrà essere garantita la superficie dei 15 mq dell’alloggio doppio più ulteriori 6 mq per il terzo posto letto).
La riunione si è pertanto conclusa.
Detto quanto sopra, è da evidenziare che dopo le premesse iniziali del Presidente della Commissione, su richiesta del componente SIULP di rappresentare eventuali normative emanate nel periodo intercorso tra questa e la precedente riunione che obbligassero l’Amministrazione a risparmi di spesa, la dott.ssa Carlini del Servizio TEP aveva “prontamente” preso la parola affermando che l’articolo 4 comma 98 della L.183/2011, c.d. “legge di stabilità 2012”, prevede espressamente che “Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all’interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l’alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili”. Ha quindi precisato che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza rientra appieno tra “le amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il richiamo alla citata norma e la puntualizzazione che anche il personale della Polizia di Stato deve sottostarvi, ha fatto giustamente intervenire con fermezza il COISP per due ordini di motivi che sono stati chiaramente esplicitati alla parte pubblica: 1) l’articolo 4 comma 89 citato, non può assolutamente essere inteso che i poliziotti debbano essere allocati in alloggi di servizio indecorosi e non rispondenti ai criteri che la Commissione individuerà; 2) fermo restando che è convinzione del COISP che l’Amministrazione della P.S. rientri tra quelle di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, il Dipartimento della P.S. deve assolutamente smetterla di affermare che i poliziotti sono tra il personale di cui alle cennate “pubbliche amministrazioni”, quando c’è la possibilità di “fotterli”, mentre non lo sono più quando c’è da avvantaggiarsi di diritti riconosciuti a tutti gli altri lavoratori quali quello all’assegnazione prolungata per i genitori di figli minori fino a tre anni di età (art. 42-bis del d.lgs. 165/2001).
Di tale questione si discuterà comunque adeguatamente nelle sedi più opportune!
