Al Reparto Prevenzione Crimine Campania Napoli
Questa Segreteria Provinciale, ancora una volta, si trova a dissentire e contestare l’errato impiego del personale presso il Reparto Prevenzione Crimine Campania -
Infatti si evidenzia che, in data 17 ottobre u.s., presso la Questura di Napoli, in forma preventiva, si è tenuto un tavolo tecnico inerente le presumibile attività di Ordine Pubblico derivante dall’arrivo a Napoli dei tifosi del Bayern Monaco, squadra calcistica che, in data 18 ottobre u.s., avrebbe disputato la partita inerente il Campionato di Champions League presso lo Stadio San Paolo contro la S.S.C. Napoli –
La circostanza, di rilevanza internazionale, ha posto la Questura in condizione di approntare, in detta riunione concertativa, un piano che predisponesse non solo gli Uffici da impiegare in detto servizio, ma anche gli emolumenti accessori da concedere, gli orari nei quali impiegare detto personale e l’equipaggiamento di cui dotarli per porre in sicurezza l’operato dei dipendenti impiegati –
Orbene è in nostra conoscenza che, in detto programmato servizio, svoltosi in 18 ottobre u.s., predisposto con regolare ordinanza ex art. 37 D.P.R. 782/85, siano state impiegate anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania che, all’atto dell’uscita in servizio, sono state fornite di materiale ed equipaggiamento idoneo ad affrontare eventuali emergenze di Ordine Pubblico, senza però fornire alle stesse alcuna delucidazione in merito, sebbene richiesta –
All’atto della quasi conclusione del servizio con turno pomeridiano, una nota telefonica forniva alle pattuglie la disposizione di permanere sul territorio, per fronteggiare eventuali problemi di Ordine Pubblico, derivanti dalle presunte inottemperanze dei tifosi tedeschi, indicando tale servizio quale prettamente emergenziale –
Tale disposizione, fornita in maniera pretestuosa e in totale disaccordo con quanto già ampiamente previsto dall’ordinanza a firma del Signor Questore, poneva i colleghi impiegati in condizione di non poter evitare la permanenza in loco trattandosi di effettuare prolungamento del servizio per “straordinario obbligatorio” (altrimenti detto emergente) ex art. 63 lex 121/81 –
E’ ovvio ed altrettanto assurdo pensare che, data l’ordinanza ex art. 37 D.P.R. 782/85, tale servizio, ampiamente predisposto tra l’altro anche con la consegna di materiale idoneo all’O.P., fosse indicato alle pattuglie quale servizio emergenziale, trattandosi invece palesemente di straordinario programmato imposto ad operatori che non hanno aderito, in maniera preventiva, all’istituto di cui all’Art. 16 A.N.Q. –
Si evidenzia altresì che ulteriori comportamenti lesivi dei diritti del dipendente non saranno oltremodo tollerati da questa O.S. –
Si rammenta che il nodo confusionale derivante dalla differenza fra straordinario obbligatorio e straordinario programmato (che pare coinvolgere chi invece dovrebbe essere deputato alla salvaguardia delle norme), oltre ad essere stato ampiamente sciolto da dettami normativi precipui, pone questa O.S., qualora il bandolo della matassa non venisse disciolto, in condizione di deferire al Giudice del Lavoro le violazioni contrattuali poste in atto dall’Amministrazione-
Quanto acclarato è una palese violazione contrattuale, contestabile ai sensi dell’Art. 27 A.N.Q. e, pertanto, questa Segreteria Provinciale oltre a chiedere in maniera decisa immediati chiarimenti in merito agli eventi contestati, sin da subito, diffida e mette in mora l’Amministrazione responsabile dal porre in atto ulteriori inadempienze in ordine a quanto esposto –
