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Congedo parentale e astensione facoltativa – Chiarimenti urgenti

Risulta a questa O.S. che in alcuni Uffici facenti capo alla Questura, nello specifico presso la Sezione di P.G. del Tribunale di Napoli, vi sia un’interpretazione alquanto distorta ed unilaterale  della norma concernente il Congedo Parentale e l’Astensione Facoltativa –

21 ottobre 2011 - Segreteria Napoli

Alla Questura – Ufficio Relazioni Sindacali

Napoli

Risulta a questa O.S. che in alcuni Uffici facenti capo alla Questura, nello specifico presso la Sezione di P.G. del Tribunale di Napoli, vi sia un’interpretazione alquanto distorta ed unilaterale della norma concernente il Congedo Parentale e l’Astensione Facoltativa –

Tali norme sono poste a sancire la tutela ed il sostegno del diritto alla maternità e paternità, a salvaguardia del diritto del minore ad usufruire dell’assistenza genitoriale –

E’ in conoscenza a questa Segreteria Provinciale, che potrebbe ignorare un’eventuale avvenuta variazione della norma, che invece, presso detto Ufficio, invece, interpretando in modo personalistico la norma, si crea nocumento non solo al diritto del dipendente, ma si lede il diritto del minore a godere dell’assistenza parentale –

Orbene, si ricorda a se stessi che il dipendente/genitore, dall’atto della nascita del figlio e fino al compimento dei tre anni di età, ha la facoltà di usufruire di 45 giorni di “Congedo parentale”, la cui richiesta di fruizione va effettuata entro 15 giorni prima del giorno d’inizio del congedo stesso –

Tale esercitazione di diritto, che non va in alcun modo giustificata, può anche essere suddivisa in più tempi e, sia stata essa posta o meno in essere, viene a decadere all’atto del compimento del terzo anno di età –

Altra facoltà, invece, viene data al dipendente/genitore all’atto in cui necessiti di “Astensione dal lavoro per la malattia del figlio”, diritto che, giustificato da richiesta postuma e certificazione pediatrica, risulta gratuito, nel limite massimo dei 45 giorni annui e fino al compimento del terzo anno di età, mentre diventa a titolo oneroso quando supera i 45 giorni anni (anche se in cumulo con il congedo straordinario del dipendente) ed il terzo anno di età, oltre il quale il diritto scende ai 5 giorni annui, fino al compimento dell’ottavo anno di età –

Si rappresenta che, secondo la nostra memoria, l’esercizio di tali diritti in cumulo (congedo straordinario del dipendente, astensione dal lavoro per malattia figlio, congedo parentale per assistenza figlio), per essere a titolo gratuito, non deve superare i 45 giorni annui!!!

Entrando ora nel merito della fallace interpretazione della norma da parte della Sezione di P.G. del Tribunale di Napoli, si evidenzia che tale Dirigente, dopo la fruizione dell’astensione facoltativa per malattia figlio da parte del dipendente, fa compilare una doppia modulistica, sia per malattia figlio che per fruizione congedo parentale, decurtando i giorni fruiti dal dipendente/genitore da entrambi i cumuli previsti –

Tale unilaterale visione delle norme, distorce non solo l’intento del legislatore, ma lede il diritto del dipendente e del minore suo figlio, facendo perdere ad entrambi l’opportunità della prevista e sancita assistenza genitoriale!!!

Si rappresenta che la tutela del minore è sancita da norme primarie e che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da € ……. a € ……… ”, cosi come da dettame normativo di cui all’art. 38 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 –

In attesa che si illumini quel Dirigente e lo si faccia uscire dal buio tunnel nel quale si è incuneato, restando in attesa di fattivo riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti –

Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno

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  • Pubblicato 21/10/2011
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